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Abbattimento alberature

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Abbattimento alberature su aree privateA far data dal 30/09/2022 diventa efficace il Piano Operativo Comunale che disciplina l'iter amministrativo finalizzato all'abbattimento delle alberature esistenti su aree private esclusivamente nell'ipotesi in cui la proprietà presenti un progetto/riassetto ambientale riconducibile ad opere edilizie. Nelle more della predisposizione e successiva approvazione da parte del competente Consiglio Comunale di uno specifico regolamento in materia di verde, si dovrà rispettare l'iter amministrativo di seguito riportato.

L’abbattimento delle piante, al di fuori delle casistiche di cui al comma successivo, su aree private è consentito esclusivamente per comprovate ragioni di pericolo. Restano escluse dall’applicazione dall'applicazione del presente iter le aree private boscate, intendendosi per tali quelle soggette alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana” e al relativo Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana. e s.m.i e le aree soggette a vincoli monumentali secondo il D.Lgs 42/2004, per le quali si applicano le leggi e regolamenti di riferimento.
Qualora gli abbattimenti delle alberature si riferiscano ad aree private interessate da un progetto/riassetto ambientale riconducibile ad opere edilizie, l’iter abilitativo da seguire è quello stabilito per i titoli edilizi di cui alla L.R. n. 65/2014 all’interno dei quali dovrà essere dimostrato il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 93 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49/2022.

In merito agli interventi di abbattimento non interessati da attività edilizia, lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisirà le segnalazioni in entrata quali dichiarazioni asseverate ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 a firma di professionista abilitato.
Al fine di permettere il mantenimento della consistenza del patrimonio arboreo esistente e l’effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell’aria, per ciascun albero abbattuto l’avente titolo dovrà obbligatoriamente piantare uno o più individui arborei. Gli alberi posti in sostituzione dovranno rispettare quanto previsto agli articoli 37 e 93 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49/2022.

La dichiarazione tecnica asseverata da professionista competente in materia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR n.445/2000, nonché della seguente documentazione:
a) Relazione tecnica illustrativa;
b) Documentazione fotografica;
c) Planimetria in scala adeguata con indicato l’esatta ubicazione dell’albero/alberi oggetto di taglio e quella oggetto di nuova piantumazione;
d) Perizia fisico-vegetativa redatta da un tecnico competente (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario o titolo equivalente), regolarmente iscritto all’Ordine, redatta secondo le metodologie riconosciute valide scientificamente o generalmente utilizzate a tali scopi, che attesti la pericolosità della pianta stessa;
e) Documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
f) Delega di tutti gli eventuali comproprietari.

Nel caso la/e pianta/e oggetto di abbattimento ricadano in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice approvato con D.Lgs. 22/01/04 n.42, qualora non ricorrano i presupposti di cui all’allegato A Voce A.14 del DPR 31/2017, la dichiarazione dovrà essere corredata dalla prescritta Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del suddetto Codice.

La Dichiarazione è inefficace qualora sia depositata in assenza dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,

L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione e deve concludersi entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla stessa. Al termine degli interventi deve essere depositata una comunicazione asseverata di ultimazione dell’attività, corredata di documentazione idonea a dimostrare l’asserita conformità ai contenuti della dichiarazione preventiva.

Abbattimenti urgenti ed improcrastinabiliIn caso di pericolo imminente per l’incolumità delle persone, il proprietario o l’avente titolo, sotto la propria responsabilità personale e sotto la supervisione tecnica di un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario o titolo equivalente), regolarmente iscritto all’Ordine, potrà procedere all’abbattimento dell’albero, con contestuale deposito della dichiarazione di cui al punto precedente.
La dichiarazione è inefficace qualora non sia integrata, entro 20 (venti) giorni dal deposito della documentazione tecnica, ed entro 120 (centoventi) giorni dal deposito, dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire interventi in aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale.

 

Nei casi di accertata carenza di requisiti e presupposti, o per interventi realizzati in assenza di dichiarazione o in difformità dalla stessa, lo sportello unico dell’edilizia adotterà i necessari provvedimenti conseguenti previo invito al privato alla conformazione dell’attività intrapresa alla normativa vigente.

Abbattimento alberature - Dichiarazione sostitutiva atto notorio quale dichiarazione asseverata ex. Artt. 46-47 D.P.R 445/2000

Ultima modifica

giovedì 04 aprile 2024

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